Stay safe con ANC, pillola di sicurezza numero 7, sicurezza informatica.
Il dispositivo dell’art. 640 ter Codice Penale definisce che chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. Ratio Legis: il legislatore ha inserito tale norma al fine di offrire tutela al patrimonio individuale, ma più specificatamente al regolare funzionamento dei sistemi informatici ed alla riservatezza dei dati ivi contenuti. Tale provvedimento si inserisce nelle più generali attività di contrasto alle frodi informatiche, che abbiamo velocemente analizzato in precedenza. Fra queste vale la pena ricordare phishing, vishing, smishing e accessi abusivi a banche dati. Queste frodi sono fra le più sofisticate, richiedono acquisizione di informazioni attraverso accessi abusivi a banche dati, tecniche di phishing (utilizzano un messaggio che, riferendo problemi di registrazione o sicurezza, invita a fornire i propri dati di accesso al servizio riservati, di solito rimandando, con un link, ad un sito web solo apparentemente dell’istituto bancario), vishing (attraverso il telefono: voice phishing) o smishing (in questo caso sono utilizzati SMS).
Nella prossima “pillola” analizzeremo il caso di un tentativo di frode “bancaria”. A presto!
